Vendita sottocosto

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Servizio Attività Produttive e Suap - Dirigente Boni Fabrizio

Ufficio competente  Commercio, Fiere e Mercati
Indirizzo via Porta Fabbrica, 3  
Telefono 0585 490217
E-mail lara.failla@comune.massa.ms.it
Orario martedì e giovedì 8.45/12.45 - 15.30/17.30

 

Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

La vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno, ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto che non é soggetta alla preventiva comunicazione:

a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;

b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;

d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto, non soggetta alla preventiva comunicazione, in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.  

Fermo quanto disposto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto previste dal presente decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del D.P.R. 06.04.2001 n. 218. In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione;

b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.   

Normativa di riferimento

  • art. 15 del D.lgs. 31.03.98 n. 114
  • Regolamento regionale n.4/99 modificato dal Regolamento regionale n. 5 del 3.05.2000, integrato dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26/R dell'11.07.2002
  • D.P.R. 06.04.2001 n. 218 Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Publicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n. 134)
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Data ultima modifica: 
Martedì, 16 Giugno, 2020