L'art. 13-bis del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione con legge 28 giugno, n. 58, ha reintrodotto la denuncia fiscale per la vendita di alcolici. La licenza fiscale ha validità permanente e non prevede il pagamento di un diritto annuale, ma in caso di varaiazioni, quali cessione d'azienda, variazione della sedde legale ecc., queste devono essre comunicate all'Ufficio delle Dogane. Chiunque non risulti in possesso della licenza prescritta per la vendita di bevande alcoliche, in violazione dell'aert. 29 del d.lgs. 504/1995 è soggetto alla sanzione amministrativa da eruo 500 ad euro 3.000. Le aziende che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell'obbligo non devono presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.
Contatti: Ufficio Dogane di Marina di Carrara tel 055/7366559