Con Decreto del Ministro dell’ Interno del 3 marzo 2023 sono state indette le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale:
- domenica 14 maggio 2023 (dalle ore 7 alle ore 23)
- lunedì 15 maggio 2023 (dalle ore 7 alle ore 15)
L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco avrà luogo nei giorni di domenica 28 maggio 2023 e lunedì 29 maggio 2023.
_________________________________________________
Termini per la presentazione candidature
La presentazione delle candidature deve essere fatta all'ufficio del Segretario generale del Comune di Massa dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione. Per le imminenti elezioni, quindi, gli uffici della segreteria del comune resteranno aperti: dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di venerdì 14 aprile 2023 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di sabato 15 aprile 2023.
Massa, Comune capoluogo di provincia, anche se con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, elegge 32 consiglieri (a cui si aggiungerà il Sindaco eletto).
Ciascuna lista di candidati al Consiglio comunale dovrà quindi essere composta da minimo 21 e massimo 32 candidati. Almeno un terzo (arrotondato per eccesso), dovranno essere di genere diverso dai rimanenti. Per esempio, nel caso di una lista di 32 candidati, nessuno dei due generi dovrà essere rappresentato da meno di 11 candidati (Artt. 71, co. 3-bis, e 73, co. 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni con L. 23 novembre 2012, n. 215)
Possono candidarsi coloro che siano elettori in un Comune della Repubblica italiana.
Anche i cittadini della Unione europea che si siano registrati per le elezioni comunali possono candidarsi al Consiglio (essendo riservate a cittadini italiani le cariche di Sindaco e Vicesindaco).
La legge stabilisce che non è possibile candidarsi a Consigliere in più di due Comuni quando le elezioni si svolgano nella stessa data.
Ogni lista dovrà essere collegata a un candidato alla carica di Sindaco. Ciascun candidato Sindaco potrà essere collegato a più liste.
Ciascuna lista di candidati al Consiglio comunale dovrà essere presentata da un minimo di 200 e da un massimo di 400 sottoscrittori (residenti elettori nel Comune). I promotori di liste e candidature possono trovare ogni informazione utile, compresi esempi della documentazione e modulistica da presentare, nella PUBBLICAZIONE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI (disponibile cliccando sul link o in allegato)
_________________________________________________
Quale documentazione va presentata?
Nel caso di candidati al Consiglio comunale:
- la lista dei candidati con le sottoscrizioni dei presentatori autenticate in un numero che varia dalla grandezza del Comune e che sono stabilite dalla legge, salvo decreti di riduzione (ATTO PRINCIPALE e ATTI SEPARATI);
- la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato, accompagnata da autenticazione e con l’espressa dichiarazione da parte del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative menzionate dall’art.10 del D. Lgs n.235/2012 (ex art. 58 TUEL);
- il certificato d’iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica italiana;
- la certificazione relativa all’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, anche in forma collettiva;
- il contrassegno di lista in triplice esemplare cartaceo (dimensioni 3 cm e 10 cm di diametro) e anche in formato digitale unitamente alla dichiarazione che ne autorizza l’uso;
- la dichiarazione con l’indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a Sindaco ammessi e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso i seggi e l’ufficio centrale (le designazioni devono essere effettuate per scritto e la firma dei delegati deve essere autenticata);
- la dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del Partito o Gruppo politico stesso (solo per i partiti che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla indizione dei comizi elettorali).
- Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa (vedi art. 30, co. 2, l. 25 marzo 1993, n.81)
Nel caso di candidati a Sindaco:
- nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, più liste possono presentare lo stesso candidato a Sindaco presentando il medesimo programma e si considerano tra loro collegate. In particolare, per l’elezione a Sindaco vanno depositati i seguenti atti:
- la dichiarazione di accettazione della candidatura, con l’espressa dichiarazione che non sussistono cause ostative ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012;
- la dichiarazione del candidato di non aver accettato la candidatura in altro Comune;
- le dichiarazioni di collegamento da parte del candidato Sindaco e dei delegati della lista o delle liste collegate;
- il certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica italiana;
- il programma amministrativo proposto dal candidato da pubblicare all’Albo pretorio;
- la dichiarazione relativa all’uso del contrassegno, qualora la stessa non sia contenuta, anche per la candidatura a Sindaco, nella lista ad essa collegata;
- nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti va presentato un bilancio preventivo di spesa da rendere pubblico mediante affissione all’Albo pretorio del Comune.
_________________________________________________
Contrassegni delle candidature e liste
Il candidato a Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno, o dai contrassegni in caso di coalizioni di liste nei Comuni superiori a 15.000 abitanti, delle liste che sostengono la sua candidatura. Questo simbolo sarà poi riprodotto anche sulle schede di votazione oltre che sui manifesti con le liste dei candidati.
Il contrassegno non deve essere identico a quello utilizzato da partiti o raggruppamenti politici e non deve riportare simboli o elementi caratterizzanti i simboli di partiti in Parlamento senza autorizzazione all’utilizzo.
È espressamente vietato l’uso di contrassegni che abbiano immagini o soggetti di natura religiosa. La normativa relativa ai contrassegni è inserita all’interno dell’art.38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito in legge 29 luglio 2021, n.108.
Per approfondimenti consultare pp. 65 e 66 della Pubblicazione del Ministero dell'Interno
_________________________________________________
Promemoria per tutti i candidati sulla eventuale nomina del proprio mandatario elettorale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Per il combinato disposto della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 10 dicembre 1993, n. 515, tutti i candidati a Sindaco o a Consigliere comunale devono nominare il proprio mandatario elettorale. Sono esentati dall'adempimento coloro che, sul loro onore, si impegnano a spendere meno di 2.500,00 euro utilizzando unicamente denaro proprio.
Ciascun candidato che intende spendere più di suddetta cifra e raccogliere contributi da altri per la propria campagna, deve dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d’Appello di Firenze, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Sarà il mandatario a gestire la raccolta di contributi (dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni) e ogni pagamento, da un apposito conto corrente aperto ad hoc per la campagna elettorale, secondo le norme vigenti.
Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario. Nessun mandatario può assumere l’incarico per più di un candidato.
Per approfondimenti consultare pp. 54 e 55 della Pubblicazione del Ministero dell'Interno
_________________________________________________
In allegato bozza modulistica aggiornata alla pubblicazione ministeriale n. 1 anno 2022 "Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale"
Nota importante: i file formato A3 devono essere stampati fronte/retro opzione lato corto